
«L’Associazione dei Consumatori CODACONSLATINA, per mezzo del suo Presidente Provinciale Avv. Antonio FORMICONI, ha seguito la vicenda di un cittadino che in data 10.02.2025, a seguito del volo n. FR9907 delle ore 14,00 in partenza da Roma Fiumicino (RM) e diretto a Lisbona prenotato non veniva imbarcato il bagaglio da stiva regolarmente denunciato al check-in con la Compagnia Aerea Ryanair.
Il bagaglio veniva recapitato solo dopo ventiquattro giorni ed oltre tutto lo stesso veniva riconsegnato danneggiato come da documentazione fotografica in possesso dello stesso.
Tale comportamento negligente ha arrecato un grave pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale tanto che ha costretto lo stesso ad acquistare altro bagaglio con altri indumenti intimi per la permanenza nel territorio portoghese pari a mesi cinque.
Dato l’accaduto, lo stesso segnalava l’accaduto ad un addetto della suddetta Compagnia Aerea, ma senza ricevere alcuna assistenza, anche il giorno dopo presso l’aeroporto.
Per i fatti per cui si è proceduto, è pacifico che l’art. 43 del Codice del Turismo disciplina la responsabilità delle convenute per non aver adempiuto esattamente, pur potendolo, alle obbligazioni convenute ed agevolmente riscontrabili dal contratto in oggetto. E’ pacifico, altresì, l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza (Ex plurimis Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. Civ, sentenza n. 8827/2003, n. 8828/2003; Corte Cost, sentenza n. 223/2003) secondo cui anche il danno non patrimoniale non derivante da reato è risarcibile essendo soggetta a risarcimento ogni violazione a diritti meritevoli quali, soprattutto, quelli lesi a causa dell’inadempimento contrattuale delle convenute.
L’art. 953 Codice della Navigazione pone a carico del vettore la responsabilità della perdita del bagaglio anche se affidato a un operatore di assistenza a terra, a meno che non dimostri che lo smarrimento è avvenuto dopo la consegna del bagaglio a quest’ultimo (cfr. Giudice di pace Osimo, 19/09/2007).
Inoltre, in caso di smarrimento del bagaglio, è risarcibile sia il danno corrispondente al valore del bagaglio smarrito sia il danno corrispondente alle spese sostenute per acquistare il vestiario sostitutivo (cfr. Tribunale Marsala, 14/04/2007).
La società di trasporto aereo è responsabile per lo smarrimento dei bagagli del viaggiatore. Il danno va quantificato in base ai parametri di valutazione delle convenzioni internazionali, e, in mancanza di prova sull’esatto peso dei bagagli, si deve far luogo a liquidazione equitativa da parte del giudice (cfr. Giudice di Pace Reggio Calabria, 24/01/2005).
Nello specifico, l’art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata dall’Italia con la legge 12 del 2004, disciplina la responsabilità del vettore aereo e l’entità del risarcimento del danno per la perdita, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna del bagaglio.
L’indennità prevista dall’art 22 è contenuta nella somma di 1000 diritti di speciali di prelievo per passeggero.
Secondo la Suprema Corte, con ordinanza n. 3165/2021, ha stabilito che l’art. 22 della Convenzione di Montreal ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo, ragion per cui l’indennità di 1000 diritti di prelievo deve ricomprendere tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero. Non solo quindi il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l’acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale. L’orientamento della Cassazione è peraltro confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (decisione del 6 maggio 2010 nella causa Walz c. Clickair SA) secondo cui la nozione di danno ai sensi dell’art. 22 ricomprende tanto il danno patrimoniale quanto appunto, il danno morale.
Con comunicazione a mezzo pec del 05.05.2025 l’utente consumatore richiedeva il rimborso delle somme ivi specificate, ma nessuno provvedeva ad alcunchè e successivamente, attraverso l’invio della comunicazione di negoziazione assistita, lo stesso riceveva la somma a titolo di spese sostenute per la perdita di bagaglio.
Con osservanza».
Latina (LT), 10 ottobre 2025
Avv. Antonio FORMICONI
(Presidente Provinciale CODACONSLATINA)