
Tenuto conto che
- il lungomare di Latina si distende nel tratto compreso tra Foce Verde e Rio Martino (Tratto “A” Foce Verde
- Capoportiere, Tratto “B” Capoportiere – Rio Martino);
- nel Tratto “A” Foce Verde – Capoportiere sono presenti strutture balneari intervallate da tratti di spiaggia
libera mentre il Tratto “B” Capoportiere – Rio Martino è caratterizzato totalmente dalla presenza di spiaggia
libera; - sull’arenile libero del lungomare del Comune di Latina, durante le notti che precedono il 15 agosto, si
svolgono manifestazioni danzanti, accampamenti, giochi pirotecnici, rilascio di lanterne cinesi, accensioni di
fuochi e falò organizzati senza autorizzazione da parte degli organi competenti e senza alcun preavviso alle
autorità locali; - dato che gli assembramenti spontanei mancano di qualsiasi tipo di organizzazione nonché della presenza
di organi che garantiscano la sicurezza delle persone pertanto, ove dovessero verificarsi casi di malore i
soccorsi avrebbero difficoltà a raggiungere il punto critico;
Considerato che - l’enorme afflusso di persone, prevalentemente giovani, che si prevede invaderà il lungomare di Latina, ove
non disciplinato, può essere causa di seri pericoli per la pubblica incolumità, arrecando altresì notevoli danni
agli arenili liberi e all’ambiente; - risulta pertanto necessario adottare i provvedimenti opportuni al fine di salvaguardare la sicurezza e
l’incolumità delle persone ed evitare danni all’ambiente;
Visto che la vigente ordinanza Balneare dispone che sugli arenili liberi è vietato: - lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre
attrezzature comunque denominate; - campeggiare;
Atteso che il Tratto “B” Capoportiere – Rio Martino risulta essere il tratto più pericoloso nelle ore notturne
poiché in dette aree demaniali non sono presenti stabilimenti balneari e la spiaggia è priva di illuminazione;
Ritenuto necessario evitare manifestazioni danzanti, accampamenti, giochi pirotecnici, rilascio di lanterne
cinesi, accensioni di fuochi e falò organizzati senza autorizzazione da parte degli organi competenti e senza
alcun preavviso alle autorità locali per motivi di sicurezza pubblica e per prevenire e/o limitare gli inconvenienti
che potrebbero rendere difficoltoso l’eventuale intervento dei mezzi di soccorso;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 2816 del 25.05.1999 e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale sono stati subdelegati ai Comun compiti e funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi;
Visti gli artt. 30, 80 e 81 del Codice della navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
Vista la vigente Ordinanza balneare Comunale n. 46 del 21.02.2025;
Richiamato l’art. 54, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii. con riferimento al potere ordinatorio
del Sindaco onde fronteggiare le situazioni che accrescono e favoriscono forme di insicurezza pubblica sotto
i profili in premessa esaminati;
ORDINA
in ordine generale, sulle spiagge del litorale comunale per le giornate del 14 e 15 agosto è vietato lo
svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi se non espressamente autorizzati
dalle competenti autorità, l’accatastamento di legname e/o altro materiale simile infiammabile,
accendere fuochi, l’utilizzo di giochi pirotecnici, rilascio di lanterne cinesi e predisporre attendamenti.
Nelle stesse aree e nella fascia oraria compresa tra le ore 19:00 e le ore 06:00 è vietata, nelle spiagge
libere, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche, è vietato, inoltre, per le bevande non
alcoliche, la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro o altri materiali
il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l’incolumità delle persone.
Nei luoghi, nei giorni sopra indicati prevedere, per il tramite anche della Polizia Locale, idonei servizi
di vigilanza sui divieti imposti.
DEMANDA
al comando di Polizia Locale e alle forze dell’Ordine presenti sul territorio il compito di effettuare i dovuti
controlli sul rispetto della presente Ordinanza;
DISPONE
l’immediata pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune di Latina, sul sito
dell’ente, nonché in ogni portale social oltre che comunicato a mezzo stampa
DISPONE ALTRESI’
Che la stessa sia inoltrata a ciascuno per le proprie competenze:
Alla Prefettura di Latina
Alla Questura di Latina;
Al Comando Provinciale dei CC di Latina;
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina;
Al Comando della Polizia Locale del Comune di Latina.
Per opportuna conoscenza la presente viene altresì inviata all’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
È abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto
o comunque incompatibile con essa.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all’Ordinanza di sicurezza
balneare n. 30/2025 emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina e all’Ordinanza
balneare del Comune di Latina n. 46/2025.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
I contravventori, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori
responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e
1174 del Codice della Navigazione e dell’articolo 650 del codice penale.
È fatto obbligo ai pubblici Ufficiali nonché gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e a chiunque spetti, di
osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Avverso al presente atto, gli interessati possono fare ricorso a decorrere dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
entro 60 giorni al T. A. R. Lazio, Sez. Latina, nonché al Prefetto di Latina nel termine di 30 giorni.