
E’ veramente singolare che il Comune di Formia, malgrado ripetute richieste, non abbia mai voluto ricevere il Comitato Torre di Mola e l’Associazione “Ioamoformia”. Eppure il centro storico di Mola, divenuto luogo di movida e ristorazione presenta problemi di vera e propria invivibilità. Rumori ad ogni ora del giorno e della notte, veri happening notturni condotti in strada, abbandono di rifiuti, fumi non controllati, macchine che attraversano il centro storico a velocità sostenuta, in strade che non hanno marciapiedi.
E’ già paradossale che i cittadini e i comitati hanno dovuto ricorrere al TAR (3 Dicembre 2024) per il disimpegno e le omissioni del Comune, ma ancor più assurdo che lo stesso comune resista in giudizio, perde la causa e viene condannato alle spese che però sono sempre pagate con denaro pubblico degli stessi cittadini.
In data 18 Giugno 2025 il TAR di Latina si è pronunciato sul ricorso presentato dai cittadini e dai comitati dei residenti del centro storico, condannando il Comune per inadempienza a precisi obblighi in tema di regolamentazione degli orari degli esercizi e delle attività commerciali, della musica e della viabilità.
Il Comune di Formia si era costituito in giudizio, contro i cittadini residenti, sostenendo che gli stessi non avevano interesse e quindi legittimità in quanto residenti in altre zone della città. Tale contestazione è caduta in quanto tutti i firmatari del ricorso, assistiti brillantemente dall’Avvocato Concetta Salzano di Minturno Scauri, hanno dimostrato di essere residenti nella via abate Tosti. Si riporta integralmente la sentenza:
Così accertata la legittimazione a ricorrere sia del comitato “Torre d Mola” che
dell’associazione “IoAmoFormia”, il ricorso è fondato nel merito.
Le ricorrenti associazioni hanno documentato in atti, anche con documentazione
fotografica, la grave situazione in cui versa il quartiere di Mola nelle ore
serali, nei fine settimana e nei giorni festivi, con considerevoli disagi in termini di
inquinamento acustico e ambientale che ne deriva.
Come rappresentato in fatto, con diffida inoltrata al Comune di Formia in data 19
luglio 2024, è stata richiesta l’adozione, da parte del Comune, delle necessarie
determinazioni volte alla cessazione immediata delle immissioni di rumore ovvero
alla limitazione delle stesse nelle soglie di tollerabilità, nonché l’adozione di
regolamenti disciplinanti orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali,
limiti di emissioni ed immissioni acustiche con indicazione di relative fasce orarie,
misure preventive finalizzate a limitare nelle aree interessate dalla cd. “movida” la
distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, ed ancora, la
predisposizione di un servizio di vigilanza per l’espletamento di attività di
controllo, con impiego di agenti che si adoperino, all’orario di chiusura degli
esercizi commerciali, anche a far disperdere e allontanare dalla strada comunale
persone che vi stazionano arrecando disturbo, prevedendo congrue sanzioni in caso
di violazione dei divieti assunti.
Avuto riguardo al quadro normativo sopra indicato (in particolare, gli artt. 7, 9, 10
N. 00764/2024 REG.RIC.
e 14 della l. n. 447/1995 e gli artt. 76 e 78 della legge regionale n. 22/2019), il
comportamento omissivo posto in essere dal Comune, concretizzatosi nel non aver
adottato, a fronte della richiesta degli odierni ricorrenti, le dovute cautele ed i
necessari provvedimenti finalizzati a far cessare immediatamente le immissioni
intollerabili e le ulteriori situazioni pregiudizievoli lamentate, si palesa illegittimo.
Il Comune di Formia, a fronte di un’istanza in cui le ricorrenti associazioni hanno
rappresentato possibili gravi fenomeni di inquinamento acustico e ambientale a
danno dei residenti del quartiere, avrebbe dovuto, ai sensi del preciso disposto
normativo sopra delineato, avviare un’attività istruttoria, volta ad appurare la
fondatezza delle doglianze, anche attraverso sopralluoghi ed indagini sui livelli di
rumorosità per il tramite degli organismi competenti, e quindi porre in essere tutte
le misure regolamentari ed eventualmente sanzionatorie rientranti nella propria
potestà decisoria atte a garantire la cessazione delle immissioni acustiche e i
fenomeni di inquinamento ambientale ovvero la loro limitazione entro la soglia
della tollerabilità.
Per quanto rappresentato, il ricorso deve essere accolto con l’obbligo per il
Comune di Formia di dare documentato avvio all’attività procedimentale richiesta
con diffida del 19 luglio 2024, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione
o notificazione del presente provvedimento, con l’avviso che in mancanza si
procederà alla nomina di un commissario ad acta all’uopo incaricato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’illegittimità del silenzio serbato
dall’amministrazione sull’istanza del 19 luglio 2024, con obbligo per il resistente
Comune di adempiere ai sensi di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Formia, in persona del legale rappresentante p.t., al
N. 00764/2024 REG.RIC.
pagamento, in favore degli enti ricorrenti, delle spese di lite che liquida nella
somma di € 2.000 (euro duemila) ciascuno, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con
l’intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente, Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
Comitato “Torre di Mola” – Associazione “Ioamoformia”